Capitolo III° TITOLO V
L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS
Art. 85
1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR. 2. La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta « l'altius moderamen » di cui al can. 303. « L'altius moderamen » mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita. Art. 86 1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all'OFS mediante:
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.
2. Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.Art. 87 l. Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS « l'altius moderamen » deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente. 2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:
3. Ciascun Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.
Art. 88
l. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito della propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l'interessamento dei propri religiosi all'OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell'assistenza spirituale.
2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione:
3. I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.
4. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.
5. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell'OFS.
Art. 89
1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.
2. L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell'OFS.
3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comunione tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.
4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza spirituale a:
5. L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale.
Art. 90
1. È compito precipuo dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
2. L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.
3. In particolare:
Art. 91
1. Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.
2. In particolare:
3. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l'Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare.
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