Capitolo III - TITOLO III
LA FRATERNITA' AI VARI LIVELLI
La Fraternità locale
Art. 46
1. L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale. È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR. 2. Per l'erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L'ammissione e la Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.
3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito. Art. 47
1. Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell'Ordine religioso francescano che l'ha canonicamente eretta. 2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.
Art. 48
1. In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore. 2. In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio. Il Consiglio della Fraternità
Art. 49 1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità. 2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e negli Statuti.
Art. 50
Art. 511. Spetta al Consiglio della Fraternità locale:
2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
Gli uffici nella Fraternità
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato. 2. Il Ministro, inoltre, ha il compito di:
Art. 52
1. Il Vice Ministro ha il compito di:
2. Il Segretario ha il compito di:
3. Il Maestro della formazione ha il compito di:
4. Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
5. Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del Segretario e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.
Partecipazione alla vita di Fraternità
Art. 53
1. La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.
2. La Fraternità si riunisca periodicamente anche come comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l'identità della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità ecclesiale.
3. L'inserimento in una Fraternità locale e la partecipazione alla vita di fraternità è essenziale per l'appartenenza all'OFS. Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che - per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza - siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.
4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell'Eucaristia.
5. Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione alla Fraternità per coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne la vita e l'attività.
Art. 54
1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità giuridica civile.
2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per l'amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.
3. Gli Statuti nazionali devono stabilire, altresì, precisi criteri affinché, nelle Fraternità locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il rispettivo Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità.
Trasferimento
Art. 55
Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.
Provvedimenti temporanei
Art. 56 1. I fratelli che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro e dell'Assistente con l'interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua domanda. 2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.
3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l'appartenenza all'Ordine.
Art. 57
1. Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al Ministro. 2. Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della Fraternità. Provvedimenti definitivi
Art. 58
1. Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente dall'Ordine, comunica per iscritto la sua intenzione al Ministro della Fraternità. Il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio ne prende atto, e ne dà comunicazione per iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello superiore. 2. In presenza di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Al fratello viene dato un tempo per la riflessione e il discernimento, e gli si offre eventualmente un aiuto esterno e competente. Se il tempo di riflessione trascorre senza esito, il Consiglio della Fraternità chiede al Consiglio di livello superiore di dimettere il fratello dall'Ordine. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso.Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni. 3. Il fratello che pubblicamente abbandona la fede, viene meno alla comunione ecclesiale o a cui viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per il fatto stesso decade dall'Ordine. Ciò non esonera il Consiglio della Fraternità locale di instaurare un dialogo con l'interessato e offrirgli fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore, su richiesta del Consiglio della Fraternità locale, raccoglie le prove e constata ufficialmente l'avvenuta decadenza dall'Ordine. Art. 594. Il decreto di dimissione o di decadenza dall'Ordine, perché diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa tutta la documentazione. Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino alla Presidenza del CIOFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede. Art. 60 Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali. La Fraternità regionale Art. 61
1. La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale degli Ordini religiosi francescani che eventualmente curano l'assistenza spirituale nell'area. 2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.
3. La Fraternità regionale:
Art. 62
1. Il Consiglio regionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e del proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dagli Statuti.
2. Il Consiglio regionale ha il compito di:
Art. 63
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:
Art. 64
Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte le Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità regionale, con potestà elettiva e deliberativa.
Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la composizione, la periodicità e le competenze.
La Fraternità nazionale
Art. 65
1. La Fraternità nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, ove esistano.
2. E' compito della Presidenza del CIOFS la costituzione di nuove Fraternità nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà l'assistenza spirituale.
3. La Fraternità nazionale:
1. Il Consiglio nazionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dallo Statuto.
2. Il Consiglio nazionale ha il compito di:
Art. 67
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro nazionale inoltre ha il compito di:
Art. 68
1. Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità nazionale con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo di convocazione del Capitolo nazionale.
2. Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l'apostolato a livello nazionale.
La Fraternità internazionale
Art. 69
1. La Fraternità internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.
2. La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale o Presidente internazionale.
Art. 70
1. Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio:
Fanno parte, inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti generali.
2. In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.
3. Il Consiglio internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.
4. Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.
Art. 71
1. Finalità e compiti del Consiglio internazionale sono:
2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.
Art. 72
1. La Presidenza del CIOFS è composta da:
2. I Consiglieri di Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina il numero e le aree da rappresentare.
Art. 73
Doveri e compiti della Presidenza del CIOFS sono:
Art. 74
1. Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS, spetta al Ministro generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale e della Presidenza, che informerà del suo operato.
2. Il Ministro generale, inoltre, ha il compito di:
Art. 75
I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto internazionale.
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